Ecco a quanto ammonta l’indennità nel 2026 e quali sono i requisiti per richiederla
L’impossibilità di svolgere le normali attività della vita quotidiana o semplicemente di deambulare a causa di un’invalidità rappresentano requisito fondamentali e sufficienti per accedere a tutta una serie di agevolazioni e di sussidi che vengono stanziati dallo Stato per aiutare chi è totalmente invalido. Fra queste misure vi è anche l’Indennità di Accompagnamento per gli invalidi civili e totali per ottenere la quale è necessario il riconoscimento ufficiale di un grado di invalidità civile pari al 100%.
A quanto ammonta
Il requisito del 100% di invalidità diventa meno stringente nel caso in cui l’invalido è minorenne o ultrasessantacinquenne. In questo caso per ottenere l’indennità di accompagnamento occorre che sia presente una semplice difficoltà a deambulare da soli o una impossibilità allo svolgimento delle attività ordinarie. Tale indennità viene versata dall’INPS in 12 mensilità, indipendentemente dal reddito del richiedente. Si tratta, fra l’altro, di una misura non tassata a livello Irpef e che per il 2026 prevede il versamento di un assegno mensile pari a 552,57 euro.
Requisiti
La normativa in vigore richiede una percentuale di invalidità del cento per cento se il richiedente rientra in un range di età tra i 18 e i 65 anni. Non sono previsti dei limiti di reddito ma è richiesta obbligatoriamente la cittadinanza italiana o l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari o per coloro che sono muniti di permesso di soggiorno. Questa indennità non può essere richiesta dai soggetti che in ragione della loro invalidità sono ricoverati presso istituti la cui retta viene pagata dallo Stato o da enti pubblici.
Come presentare la domanda
Per richiedere e ottenere questa misura si può presentare telematicamente la domanda accedendo al sito dell’Inps, oppure è possibile rivolgersi presso strutture specializzate come Caf o Patronati. La legge prevede inoltre che l’indennità di accompagnamento debba spettare di diritto ai ciechi assoluti, alle persone sottoposte a chemioterapia o altre terapie in regime di day hospital, alle persone affette da Morbo di Alzheimer o da sindrome di Down, ai bambini minorenni incapaci di camminare senza avvalersi dell’aiuto di un’altra persona e a tutti coloro che risultano incapaci di svolgere le attività quotidiane più elementari o che non possono deambulare. L’indennità invece è incompatibile con le indennità provenienti da invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio. Si può in ogni caso cumulare con pensioni di invalidità o con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
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