Quali sono le tipologie di conti correnti che non possono essere pignorate secondo le normative in vigore
Una delle leve che i creditori possono sfruttare per poter vedere soddisfatto il proprio credito è il pignoramento del conto corrente bancario. La legge però non consente al creditore di poter pignorare tutte le tipologie di conti correnti. L’attuale quadro normativo contiene delle tutele e dei limiti che sono finalizzati a garantire in ogni caso la sostenibilità economica del debitore.
Per questa ragione il pignoramento potrà avvenire soltanto in presenza di un titolo esecutivo valido.
I conti non aggredibili
In linea di massima tutti i conti bancari o postali possono essere aggrediti, anche se l’attuale legge contiene dei distinguo. I conti correnti dove vengono accreditati solo ed esclusivamente trattamenti assistenziali in realtà non possono essere aggrediti. Pertanto se nel conto vengono versati dagli enti di previdenza indennità di invalidità e rendite assicurative vitalizie che non eccedono determinati limiti, la pignorabilità non potrà avvenire.
Gli altri conti impignorabili
La legge prevede che non possano essere pignorati neanche i conti in rosso o affidati per via dell’assenza di un credito realmente esigibile. Per quanto concerne i conti cointestati, la legge prevede che possa essere pignorata solo la quota di spettanza del debitore esecutato. In tal caso però ricadrà sulla banca l’onere di vincolare l’intera somma fino a separazione delle quote a cura del giudice dell’esecuzione. L’impignorabilità si applica anche a pensioni e stipendi protetti da limiti di impignorabilità. Si tratta del cosiddetto minimo vitale che garantisce al debitore una vita dignitosa e la possibilità di poter acquistare beni e servizi di prima necessità.
Le condizioni per effettuare un pignoramento
Se gli importi accreditati sui conti correnti derivano da pensioni, assistenza sociale, trattamento di invalidità e altri crediti assimilati e tali somme non superino il doppio dell’assegno sociale, non si può procedere al pignoramento. In ogni caso il debitore dovrà poter mantenere i mezzi minimi per un’esistenza dignitosa. In ogni caso il debitore per effettuare il pignoramento dovrà essere munito di un valido titolo esecutivo che dovrà essere notificato con atto di precetto al debitore e, successivamente alla banca (terzo pignorato) e al debitore. Le attuali leggi prevedono che tali notifiche possano perfezionarsi anche tramite posta elettronica certificata.
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