
I divieti vanno sempre decisi con delibera assembleare: ecco cosa prevede la legge
I regolamenti condominiali sono la bussola che orienta i comportamenti dei condomini, discernendo ciò che si può da ciò che non si può fare quando si utilizzano gli spazi comuni. Non tutti sanno che sono proprio i regolamenti condominiali a disciplinare il divieto di fumare nelle aree comuni. E’ vero che la Legge Sirchia del 2003 ha introdotto severe restrizioni per i fumatori, incentivando anche il divieto di fumo nei contesti condominiali e più in generale negli spazi comuni degli edifici, ma è altrettanto vero che il riferimento rimane sempre e solo il regolamento condominiale e il codice civile.
Come regolarsi
L’articolo 844 del Codice Civile vieta esplicitamente le immissioni quando eccedono la normale tollerabilità. Se è vero che l’abitudine alla sigaretta non può essere vietata se praticata negli ambienti privati, negli spazi comuni dell’edificio la tolleranza si assottiglia di parecchio. Alcuni luoghi chiusi come androni, scale, pianerottoli e ascensori sono ovviamente soggetti al divieto poiché si tratta di ambienti di uso comune in cui transitano abitualmente condomini, portieri, tecnici e addetti alle pulizie. In questo caso si applica il dovere di garantire la salute pubblica. Ma in spazi come i cortili aperti, cosa prevede la legge?
Cosa prevede la legge
A livello giurisprudenziale, il divieto di fumo negli spazi comuni può essere sancito solo con regolamento condominiale. Il diritto si appella anche al buon senso e alle normali regole di convivenza civile reprimendo quei comportamenti che potrebbero nuocere agli altri residenti del condominio, soprattutto in aree di uso condiviso. Fra l’altro bisogna ricordare che l’articolo 1138 del Codice Civile stabilisce che il regolamento condominiale può prevedere norme per garantire il decoro e la convivenza in ambito condominiale.
La maggioranza richiesta
La legge prevede che ogni divieto contenuto nel regolamento condominiale debba essere sempre soggetto all’approvazione dell’assemblea. Solo quei divieti che ottengono la maggioranza degli intervenuti aventi diritto, possono essere applicati validamente, purché i votanti a favore rappresentino almeno i 500 millesimi del valore dell’edificio. La legge prevede anche che in presenza di un esplicito divieto incomberà sull’amministratore di condominio l’onere di applicare l’opportuna segnaletica contenente gli eventuali riferimenti legislativi e le aree coinvolte nel divieto.
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